Garanzia
I veicoli nuovi, km zero e aziendali godono della garanzia delle case produttrici.
I veicoli a noleggio a lungo termine sono garantiti per tutta la durata del noleggio.
La nuova normativa sulla garanzia dei beni di consumo (D. Lgs. 06.09.2005 n. 206) ha introdotto inoltre la garanzia legale di conformità che opera in capo al rivenditore principalmente sui veicoli usati.
La garanzia legale di conformità impone di rendere noto all’acquirente il reale stato d’uso del bene venduto, quindi non significa assenza di difetti, ma conoscenza che quanto acquistato corrisponde fedelmente a quanto dichiarato nel contratto di vendita.
La garanzia di conformità spetta ai consumatori, ossia alle persone fisiche che acquistano un veicolo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
L’acquirente di un veicolo usato ha diritto di ottenere dal venditore un bene conforme alle pattuizioni contrattuali; il diritto alla garanzia non è un diritto alla riparazione del veicolo, ma è volto a ottenere un bene conforme a quanto descritto nel corso della trattativa di vendita.
Un veicolo usato è conforme al contratto di vendita quando corrisponde alla descrizione fatta dal venditore e corrisponde alle aspettative che il consumatore ha maturato in relazione alle caratteristiche enunciate dal venditore.
Il consumatore non può pretendere che il veicolo usato sia garantito “come nuovo”, pertanto la garanzia vale solo per eventuali difetti di conformità non derivanti dall’uso normale o da rotture improvvise e si deve comunque tenere conto del tempo del pregresso utilizzo (anzianità del veicolo, chilometri percorsi, stato di usura medio che ci si può attendere in un veicolo che abbia quella anzianità e quel chilometraggio).
Nel caso in cui il veicolo non fosse conforme a quanto descritto nel contratto al consumatore spetta, come primo rimedio, il ripristino senza spese del bene per renderlo conforme al contratto di vendita (riparazione). Nel caso in cui la riparazione sia impossibile, eccessivamente onerosa, tardiva o comporti notevoli inconvenienti per il consumatore, quest’ultimo ha diritto a una riduzione di prezzo, proporzionale all’entità del difetto o alla risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo, ma nella determinazione della somma da restituire dovrà tenersi conto dell’utilizzo del veicolo.
Il consumatore è tenuto a un uso corretto del veicolo, evitandone il sovraccarico, la circolazione su strade non adeguate ed attenendosi alle disposizioni delle autorità preposte alla circolazione e usi diversi da quelli riportati sul libretto di circolazione.
Il consumatore è tenuto ad assicurare la manutenzione ordinaria prescritta dal costruttore e a mantenere la documentazione fiscale degli interventi effettuati.
In caso di difetto il consumatore deve presentare, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, reclamo scritto al venditore, entro il 60° giorno dalla scoperta del difetto.
In nessun caso il consumatore ha diritto a disporre riparazioni od altri interventi per l’eliminazione del difetto e il venditore potrà legittimamente rifiutare rimborsi per lavori effettuati prima di presentare reclamo o comunque senza sua autorizzazione.
Oltre alla garanzia di conformità sono disponibili anche delle garanzie convenzionali accessorie con durata fino a 36 mesi e con diverse coperture a seconda del tipo di vettura e delle esigenze del cliente.
Tali garanzie convenzionali offrono delle coperture nell'arco del periodo indicato, sugli organi e nei termini elencati, qualora dovesse verificarsi un guasto accidentale o una rottura improvvisa anche derivante dal normale utilizzo. Tali garanzie facoltative operano indipendentemente dal chilometraggio percorso dal cliente e anche qualora l'eventuale guasto non si configurasse come un difetto di conformità.
I vantaggi dell'Elettrico
- FRUIZIONE DI CONTRIBUTI ECOBONUS STATALI E LOCALI SULL'ACQUISTO;
- AZZERAMENTO, O QUASI, DEI COSTI DI RIFORNIMENTO;
- RISPARMIO, O AZZERAMENTO, DELL'IMPOSTA DI BOLLO;
- RISPARMIO SUI COSTI DI ASSICURAZIONE RCA;
- RISPARMIO SUI COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDI PERIODICI...);
- RISPARMIO SULLE SPESE DI PARCHEGGIO SU "STRISCIA BLU";
- LIBERA CIRCOLAZIONE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO.
Il risparmio medio stimato con un veicolo elettrico di fascia C, rapportato ad analogo veicolo ad alimentazione tradizionale, su una percorrenza di 20.000 km annui si attesta mediamente a 3.500,00 euro annui (iva compresa), variabile in funzione delle abitudini di parcheggio, della classe di merito dell'assicurato, della provincia e regione di residenza ecc.